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Home Giurisprudenza Responsabilità Civile Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito Risarcibilità del danno da black out elettrico

Risarcibilità del danno da black out elettrico


Erano da poco passate le sette quando, stamane, un  black out ha privato parte della città del bene più prezioso della modernità: l'elettricità!

I frigoriferi, i congelatori, i condizionatori, gli ascensori, le autoclavi si sono fermati di botto per più di due ore.

I più, ancora insonnoliti per la notte trascorsa insonne a causa della pesante afa che aveva avvolto la città, guardavano sbigottiti il filo d'acqua del proprio lavandino che si assottigliava sempre più sino a scomparire,  chiedendosi: Quanto durerà?

Il pensiero va alla torrida estate di qualche anno fà allorquando, a causa della mancanza di erogazione elettrica, in molte abitazione e in tanti esercizi commerciali la merce nei frigoriferi e nei congelatori si avariò irrimediabilmente.

La mia attività di liquidatore assicurativo nei giorni seguenti fu concentrata per far fronte alle tempestive (e non) richieste di indennizzo per mancato freddo: i tecnici correvano da un cliente all'altro per effettuare gli inventari della merce avariata ed indennizzabile.

A tutti fu richiesto poi di documentare il danno, molti furono in grado di farlo immediatamente e, avendo adempiuto agli obblighi di legge, ottennero l'indennizzo in tempi brevissimi.

Gli altri, la maggior parte dei quali non aveva denunciato tempestivamente l'accaduto, ebbero difficoltà a documentare il danno subito, mancando il verbale ufficiale di distruzione ed il relativo riscontro fiscale.

Ma cosa prevedono le norme di legge ?

Accade sovente che nella realtà aziendale si verifichino, oltre ai casi di furti, anche casi di distruzione di beni indipendenti dalla volontà dell'impresa stessa, in quanto si tratta di eventi esterni e straordinari che hanno provocato un danneggiamento irrimediabile ai beni rendendoli inutilizzabili (ad esempio incendi, alluvioni, ecc.).

In questa ipotesi, sia ai fini contabili, sia ai fini fiscali, si applicano le regole enunciate in precedenza a proposito dei furti.

Capita spesso anche che, per esigenze interne all'impresa, sia necessario distruggere volontariamente dei beni.

Indipendentemente dal fatto che questi beni siano strumentali o di magazzino, il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 ha rinnovato e modificato l'iter amministrativo atto a fornire la certezza richiesta dalla normativa fiscale.

Il trattamento contabile resta quella indicato in precedenza, diverso a seconda che si tratti di beni-merce o di beni strumentali.

Limitatamente alle regole fiscali, la procedura da seguire per la distruzione volontaria dei beni strumentali o di magazzino dell'impresa, al fine di vincere la presunzione di cessione dei beni stessi, si articola in tre fasi:

- invio di una comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria;

- redazione di un verbale o di una dichiarazione di distruzione;

- compilazione del documento di trasporto.

La comunicazione deve essere inviata agli Uffici competenti per territorio in relazione al luogo in cui avviene la distruzione dei beni.

Gli Uffici interessati sono: l'Ufficio delle entrate o l'Ufficio delle imposte dirette e il Comando della Guardia di finanza.

La comunicazione deve pervenire ai suddetti Uffici almeno 5 giorni prima delle operazioni di rottamazione.

Ai fini del computo di tale termine, non è sufficiente fare riferimento al semplice invio della comunicazione, ma è necessario, altresì, che 5 giorni prima di tale atto pervenga agli Uffici destinatari.

La comunicazione deve essere redatta su un apposito modello ministeriale.

Per la redazione di questo documento occorre distinguere due ipotesi:

- rottamazione di beni di costo superiore a L. 10.000.000, in questo caso il verbale deve essere compilato da funzionari dell'Amministrazione finanziaria o da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che abbiano presenziato alle operazioni di rottamazione;

- rottamazione di beni di costo non superiore a L. 10.000.000, il verbale è sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa direttamente dal rappresentante legale o da un procuratore dell'impresa al pubblico ufficiale, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In alternativa alla procedura di rottamazione indicata in precedenza, sono previsti due differenti metodi di smaltimento indiretto dei prodotti:

- consegna dei beni da rottamare a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi;

- vendita di beni in blocco. Si tratta delle vendite effettuate per grandi quantità offerte unitariamente a prezzo complessivo e non distinto per singolo prodotto.

E' possibile, pertanto, ottenere un giusto e rapido indennizzo alla propria società assicuratrice, attenendosi alle norme contrattuai ed adempiendo alle norme di legge

E per chi non fosse assicurato?  Si può chiedere il risarcimento del danno all'ente erogatore del servizio, a condizione che si documenti il danno.

Cito tra l'altre la seguente interessante sentenza del Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale

Con questa sentenza, il Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale ha condannato l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica S.p.A. al risarcimento del danno cagionato agli utenti in conseguenza dei black-out

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI CHIARAVALLE CENTRALE

nella persona dell’Avv. Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2861/03 R.G.A.C.

Oggetto: risarcimento del danno

Tra Il sig XXXXX rappresentato e difeso dall’avv. XXXXX, nel cui studio in XXXXX, Via XXXXX, elettivamente domicilia giusto mandato steso a margine dell’atto di citazione. e  ENEL Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv XXXXX, nel cui studio in XXXXX, elettivamente domicilia giusta procura speciale stesa in calce all’atto di citazione notificato.

CONCLUSIONI

All’udienza del 16.10.2003 le parti concludevano come da verbale in pari data.:

per l’attore accertare la responsabilità dell’ENEL Distribuzione S.p.A. e conseguenzialmente condannare la stessa al risarcimento del danno patito pari ad € 500,00 oltre interessi dalla domanda e con condanna delle spese, diritti ed onorari di giudizio;

per la convenuta : rigettare la domanda in fatto e diritto perché infondata con vittoria di spese e competenze di giudizio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.09.2003, l’attore nella qualità di titolare dell’utenza ENEL n. …………., conveniva in giudizio l’ENEL Distribuzione S.p.A. per ottenere il risarcimento del danno patito di € 500,00 a causa dell’ingiustificata sospensione della corrente elettrica nel periodo luglio-agosto 2003.

L’ENEL Distribuzione S.p.A., costituitasi in giudizio nei termini, eccepiva l’infondatezza delle ragioni attore perché sfornite di prova, nonché la totale carenza di responsabilità della convenuta stante l’accidentalità dell’evento dannoso determinato da massicci prelievi di energia elettrica dovuti alla forte calura estiva.

Terminata l’istruzione, la causa veniva assegnata a sentenza con termine per note conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, per quanto di ragione, e va accolta.

La decisione sarà emessa nel rispetto del D.L. 8 febbraio 2003 n. 18 tenuto conto dell’inserimento del contratto di fornitura di energia elettrica tra quelli stipulati con le modalità di cui all’art. 1342 c.c.

Esaminati gli atti e gli scritti difensivi emerge un dato riferito dall’attore e non contestato da parte convenuta, cioè l’interruzione della corrente elettrica nel periodo dell’agosto 2003, per un complessivo ammontare di 440 minuti.

Il Giudice non ritiene provato l’asserito caso fortuito che comporterebbe l’esonero di responsabilità dell’ENEL Distribuzione S.p.A, né ritiene provate altre circostanze di esclusione di responsabilità giusto quanto predisposto dalle condizioni generali di contratto, all’art. 16.2, sottoscritto dall’utente.

Invero, nel caso in esame, assistiamo ad un’inversione dell’onere probatorio che di solito grava sull’attore ex art. 2697c.c. I° comma.

Infatti, per come più volte sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass Civ. 5144/97), il contratto di utenza ha natura di contratto di somministrazione continuata di energia elettrica (cfr anche Cass. Civ 9312/93). Pertanto l’azienda erogatrice “è tenuta, secondo buona fede, all’esecuzione del rapporto, e a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale ha l’onere di provare che l’interruzione dell’erogazione è dipesa da una causa giustificativa prevista nella clausola contrattuale di esonero espressamente sottoscritta dall’utente”.(Cass. Citata).

Nel caso di specie, la convenuta riconduce gli eventi interruttivi della corrente elettrica ad un dato climatico, il gran caldo, che ha caratterizzato la scorsa stagione estiva, ritenendo, sic et simpliciter, detto dato rientrante nel caso fortuito per essere imprevisto ed imprevedibile, e, quindi, tale da determinare un forte prelievo di energia che ha provocato il surriscaldamento della linea e la conseguente bruciatura dei cavi e delle cassette di derivazione, conclusivamente ponendosi come causa di esonero di responsabilità dell’azienda erogatrice.

L’assunto appena sintetizzato non può essere condiviso.

Invero la Cassazione definisce il caso fortuito “elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell’evento, ponendosi come l’unica causa efficiente di esso” (CASS. 13.04.1989, n. 1774, citata dalla convenuta).

Partendo quindi dagli elementi caratterizzanti il caso fortuito, così come chiariti dalla Suprema Corte nella massima citata, non v’è chi non veda che il gran caldo, nella serie causale che ci riguarda, non è da considerare elemento imprevisto ed imprevedibile. In realtà se solo dovessimo partire dall’imprevedibilità del caldo considerato da parte convenuta fatto notorio, il notorio ci direbbe che il mutamento climatico che ha caratterizzato l’ultimo decennio doveva essere perciò stesso assolutamente prevedibile.

Ma, prescindendo dal notorio, l’odierno giudicante ritiene, con l’attore, che l’evento poteva essere evitato dall’azienda erogatrice.

L’utente, infatti, stipula con l’ENEL Distribuzione S.p.A. un contratto di somministrazione entro determinati limiti di potenza (di solito 3 kw), perciò l’azienda si obbliga a garantire la continuità della somministrazione rispettando detti limiti contrattuali, faccia o non faccia caldo, cosicché l’alea della situazione climatica riguarda esclusivamente il somministrante il quale, in previsione del contemporaneo utilizzo della potenza massima stabilita in contratto dall’utenza di una determinata zona, avrebbe dovuto provvedere a potenziare adeguatamente i cavi di derivazione, ovvero a realizzare le necessarie scorte di energia, si da garantire l’assorbimento relativamente alla domanda complessiva siccome stipulata con l’utenza tutta.

In ogni caso in materia è intervenuta deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 1 agosto 2002, n. 155 (in Gazz. Uff., 28 agosto,n.201), da ora Autorità, diretta ad assicurare la continuità del servizio per le principali imprese distributrici per il periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2003.,

La stessa Autorità interviene per garantire il necessario mantenimento della continuità del servizio prevedendo tra l’altro un possibile recupero dei costi dell’azienda erogatrice che, operando nell’ambito territoriale determinato da riferimenti nella stessa delibera, ne faccia istanza producendo documentazione.

In sostanza detta delibera rappresenta un protocollo di riferimento con indicazione puntuale di aree, di tipologia di clienti, di tipologia di interruzioni, di obblighi di comunicazione di dati a carico delle aziende e indennizzi automatici a favore dei cliente finale, con possibile recupero dei costi a favore delle aziende.

Orbene però, non è dato comprendere se detto indennizzo automatico a favore del cliente debba essere effettuato entro limiti temporali precisi, nell’attesa di delucidazioni in merito da parte dell’Autorità, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall’evento, il giudice, ritiene applicabili i normali canoni di diritto che impongono per il caso in esame, stante la difficoltà a provare l’esatto ammontare del quantum, di procedere con il criterio equitativo ex art 1226.

Che anzi “incorre in violazione dell’art. 1226 c.c. ed in vizio logico di motivazione la sentenza che dopo aver accertato, in relazione alla particolarità della fattispecie, l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, respinga la domanda sul mero rilievo che le prove fornite non sono sufficientemente precise, anziché procedere alla valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c” (così Cass. Civ. sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796; cfr inoltre Cass. Civ. sez.II, 17 maggio 2000, n. 6414.)

Alcuni dati in atti quali: periodo dell’interruzione: agosto 2003, durata dell’interruzione: 440 minuti; tipo di attività :commerciale: (V. certificazione in atti), consentono di valutare complessivamente il danno subito, comprensivo del mancato guadagno (cfr Cass. Civ., sez III, 9 maggio 2000, n. 5913 ), in € 264,00. cioè in un minimo di € 0,60 di risarcimento a minuto di interruzione.

Le spese seguiranno l’ordinario criterio della soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda n 2861/03, promossa dal sig. XXXXX in qualità dell’utenza n……….., contro ENEL Distribuzione S.p.A., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata così dispone:

Accertata e dichiarata la responsabilità dell’ENEL Distribuzione S.p.A. per inadempimento contrattuale, condanna la stessa al risarcimento del danno che liquida, ex art 1226 c.c., in € 440,00, oltre interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo in favore del…………………

Condanna altresì la convenuta ENEL Distribuzione S.p.A al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 365,00 di cui € 215,00 per diritti ed € 150,00 per onorari, oltre il 10% forfettario per spese, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Chiaravalle Centrale (Cz)                                                                             Il Giudice di Pace Avv. Daniela Turco

E' da ribadire che :

La Suprema Corte dinanzi alla richiesta di risarcimento danni prodotto dal noto balck-out del 2003, ribaltando le precedendi pronunce di merito, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni di un utente ritenendo necessaria anche nei casi di determinazione in via equitativa del danno, la persistenza dell'onere probatorio a carico dell'attore.

Lecce, 18 luglio 2010                                                                   Ciro Tadicini




 

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