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Home Giurisprudenza Diritto Penale Reati fiscali Evasione dell’Iva – Responsabilità penale del commercialista – Esclude quella dell’imprenditore.

Evasione dell’Iva – Responsabilità penale del commercialista – Esclude quella dell’imprenditore.


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Evasione dell’Iva – Responsabilità penale del commercialista – Esclude quella dell’imprenditore.

Il commercialista che si assume la responsabilità della mancata dichiarazione e del versamento dell’Iva scagiona l’imprenditore dal reato di evasione fiscale.

Cassazione Penale - Sezione Terza Penale - Sentenza n. 1806 del 20 Gennaio 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli III.mi sigg :

Dott .a Claudia Squassoni Presidente

Dott. Amedeo Franco Consigliere

Dott. Luigi Marini Consigliere est.

Dott. Luca Ramacci Consigliere

Dott. Santi Gazzarra Consigliere

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRSSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA nel procedimento nei confronti di :

XX nato a S.C.A. il 00/00/0000

Avverso la sentenza emessa in data 19 NOVEMBRE 2009 dal GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI GENOVA . che ha dichiarato non doversi procedere “perché il fatto non costituisce reto confronti del Sig. M. in ordine al reato ex art .5 d.lgs. 10 Marzo 2000 , n. 74 contestato per gli anni 2003-2005 .

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini.

Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. GIOACCHINO IZZO. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .

Udito il Difensore . Avv. Ernesto Monteverde . che ha concluso per il rigetto del ricorso .

RILEVA

Con sentenza 19 Novembre 2009 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova la dichiarato non doveri precedere “perché il fatto non costituisce reato “ nei confronti di sig. XX quale legale rappresentante della “E. Srt” . in ordine al reato ex art.5 d.lgs 10 Marzo 2000, n.74 contesto per gli anni 2003-2005.

Accertato che la società aveva omesso di presentare le dichiarazioni IVA per i tre anni in contestazione ed omesso di versare la relativa imposta. Di importo superiore alla soglia di punibilità fissata dalla legge, il Giudice ha ritenuto che l’assoluta estraneità del Sig. XX emerga dalla dichiarazioni del Sig. XX commercialista incaricato dall’imputato di curare la contabilità aziendale. Il quale sentito ex art. 210 c.p.p., ha attribuito al proprio studio professionale la responsabilità dell’omissione; tale versione dei fatti troverebbe conforto, secondo il Giudice in alcune circostanze obiettive, puntualmente indicante a pag.3 della sentenza. Inoltre, sempre in motivazioni si legge che in atti non vi sarebbe per alcuna delle tre annualità prova certa del superamento della soglia di punibilità.

Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova.

A parere dei ricorrente la sentenza impugnata è affetta in primo luogo da vizio di motivazione apparendo del tutto illogico che una persona in buona fede circa la mancata presentazione delle dichiarazione annuale per più annualità non avesse consapevolezza quanto meno del mancato versamento dell’imposta dovuta, il cui ammontare si collocava ogni anno nell’ordine di alcune decine di migliaia di euro.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta errata applicazione della legge processuale per avere il Giudice utilizzato sulla responsabilità.

OSSERVA

Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato.

Infatti, sotto un primo profilo, il ricorrente non tiene conto del fatto che il Giudice dell’udienza preliminare ha preso in considerazione l’importo dell’imposta effettivamente evasa sulla base delle valutazioni compiute dalla Guardia di Finanza, con la conseguente che non può dirsi illogica l’affermazione contenuta nella parte conclusiva della sentenza circa la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità ; questa conclusione sarebbe da sola sufficiente per considerare la decisione immane dai vizi logici prospettati dal ricorrente anche con riferimento al secondo profilo di ricorso.

Quanto, poi, alla censura di errata applicazione dell’art, 425 c.p.p., la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato quale sviluppo probatorio sarebbe possibile e risulterebbe, invece, impropriamente trascurato dal Giudice dell’udienza preliminare, con la conseguenza che il ricorso risulta sul punto caratterizzato da genericità ai sensi degli artt.581.lett.c ) e 591, lett.e ) c.p.p.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere considerato infondato e conseguentemente respinto.

P.Q.M

Rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Così deciso in Roma il 1°Dicembre 2010.

 

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