Separazione legale - Addebito - Prova ricollegabile al comportamento

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Separazione legale - Addebito - Prova ricollegabile al comportamento
La dichiarazione di addebito della separazione, difatti, implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Promiscua - Sentenza n. 1 del 4 Gennaio 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Promiscua
riunita in camera di consiglio nel ricorso in appello avverso sentenza di separazione coniugi
proposto da
M.A. elettivamente domiciliata in Lecce al Viale De Pietro n. Il, rappresentata e difesa per mandato a margine dell'atto di appello, dall' avv. Francesco Accoto, con studio in Andrano alla Via Provinciale ang. Via Michelangelo.
APPELLANTE
nei confronti di
L.S., elettivamente domiciliato a Ruffano (Le) in via P. D'Urso, 16 presso e nello studio dell'avv. Walter Gravante, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
con l'intervento del P. G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti così precisate:
IL PROCURATORE DELL' APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
previa conferma delle statuizioni di cui ai punti 1), 2), e 3) della impugnata sentenza, riformarla al punto 4) nella parte in cui, ponendo a carico dell'appellato l'assegno mensile di € 700 in favore della Morello, non indica quale decorrenza del predetto assegno maggio 2005, mensilità immediatamente successiva a quella del deposito del ricorso per separazione; riformarla per consentire l'affido esclusivo dei figli alla appellante;
riformare comunque la impugnata sentenza per erroneità della stessa e per illogicità e contraddittorietà della motivazione,
accogliere sempre le domande avanzate in primo grado,
condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Con ogni più ampia salvezza.
IL PROCURATORE DELL'APPELLATO:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, disattesi gli avversi documenti che tutti espressamente si sconoscono e si impugnano, così provvedere:
dichiarare inammissibili tutte le richieste nuove formulate, per la prima volta nel giudizio di appello;
confermare la sentenza di primo grado;
condannare la controparte al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.
Salvezze illimitate.
Il P.G. esprime parere favorevole all'accoglimento dell'appello
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 2.2.2010, M.A. impugnava la sentenza n. 1710/2009 emessa dal Tribunale di Lecce in data 13.7.2009, con cui era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi M.A. e L.S., assegnata la casa coniugale alla M., affidati i tre figli minori alla madre (regolamentando il diritto di visita del padre), nonché posto a carico del L. un assegno mensile di € 700,00 per il mantenimento della moglie e dei figli.
Chiedeva, in particolare, l'appellante che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre ed indicata la decorrenza dell'assegno mensile posto a carico del marito dal mese di maggio 2005.
Chiedeva, altresì, che, previa ammissione delle richieste istruttorie già formulate in primo grado, fosse accolta sia la domanda di addebito della separazione al marito sia quella di risarcimento dei danni.
Con memoria difensiva del 23.4.2010 si costituiva in giudizio L.S., concludendo per il rigetto dell' appello, ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Il P.G. in data 23.4.2010 esprimeva, a sua volta, parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Ammessi i mezzi istruttori richiesti dall'appellante con ordinanza in data 20.7.2010, all'udienza del 26.10.2010 si procedeva all' assunzione delle prove e, all' esito, la Corte riservava di provvedere.
Motivi della decisione
L'appello proposto è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito specificati.
Intanto va fissata la decorrenza dell'assegno di mantenimento posto a carico del L., non indicata nella sentenza impugnata.
Ebbene, considerato che l'assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. n. 14886/2002; Casso n. 24932/2007; Casso n. 19102/2004; Casso n. 11913/2009; Casso n. 4558/2000; Casso n. 7770/1997; Casso n. 147/1994), nella fattispecie la decorrenza va disposta dal mese di maggio 2005, così come richiesto dall'appellante, essendo stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio in data 20.4.2005.
In ordine, poi, all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, le risultanze processuali dimostrano la fondatezza della relativa richiesta formulata dall'appellante, in considerazione di quanto disposto dall'art. 155 bis c.c
Invero, risulta provato il mancato versamento da parte del L. dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, che integra una circostanza pregiudizievole per l'interesse di quest'ultimi che osta all'affidamento condiviso (Cass. n. 26587/2009).
Lo stesso L. ha ammesso tale circostanza in sede di interrogatorio formale, pur giustificando questo comportamento con il suo attuale stato di disoccupazione e con le sue condizioni di salute.
Senonchè, come statuito dalla Suprema Corte, lo stato di disoccupazione di per sé non è sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione (Cass. n. 10085/2005; Casso n. 1283/2000).
Ebbene, nel caso di specie non risultano affatto acquisiti idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità del L. di far fronte ai propri obblighi.
D'altra parte, non risultano neanche documentate le condizioni di salute dell'appellato, né la loro effettiva incidenza sulla sua capacità lavorativa.
Al mancato versamento dell'assegno di mantenimento si aggiunge anche la limitata frequentazione dei tre figli, riferita dai testi M. D. e B. V. (rispettivamente sorella e madre dell'appellante), che conferma ulteriormente il disinteresse del L. nei confronti dei minori.
Va disposto, pertanto, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, confermando le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre stabilite nella sentenza impugnata.
Non può invece trovare addebito proposta dalla risultanze processuali.
Dalla prova testimoniale assunta si evince, infatti, soltanto la forte gelosia manifestata dal L. nei confronti della moglie, che lo portava a seguirla spesso nei suoi spostamenti ed a controllarla in vario modo.
Tuttavia, come risulta dalle stesse testimonianze, questo comportamento del marito non impediva alla M. di frequentare comunque parenti ed amici, che hanno riferito, appunto, di aver verificato tale condotta del L. in occasione delle visite dell'appellante.
Sicchè non può ritenersi provato, in modo rigoroso ed univoco, che l'intollerabilità della convivenza sia stata determinata proprio dalla gelosia del L..
La dichiarazione di addebito della separazione, difatti, implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Casso n. 12383/2005).
Parimenti va confermata l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla M., che assume di aver contratto una grave forma di depressione in conseguenza dei comportamenti tenuti dal marito, posti a fondamento anche della domanda di addebito.
Invero, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti, come nella fattispecie, può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc, civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
Il vincolo di accessorietà, infatti, tra due pretese giudiziali, ex art. 31 cod. proc. civ., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ., sussiste allorchè l'una, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente In posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, nel senso che il "petitum" e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale.
Una tale situazione processuale non si verifica fra la domanda di separazione giudiziale e quella di risarcimento dei danni poichè, per un verso, non è lecito assegnare a quest'ultima il ruolo di domanda accessoria - in quanto sia dal punto di vista giuridico sia, soprattutto, da quello pratico, non può considerarsi meno importante rispetto alla prima - e, per altro verso, non ricorre alcuna dipendenza sostanziale, nel senso sopra precisato, fra le due pretese, posto che la domanda di risarcimento dei danni non postula la richiesta di separazione giudiziale, ben potendo la parte chiedere il risarcimento dei danni senza dovere necessariamente e contestualmente avanzare domanda di separazione giudiziale (Cass. n. 10356/2005; Casso n. 1084/2005).
In ordine alle spese processuali, relative ad entrambi l gradi di giudizio, si ritiene di compensarle integralmente fra le parti in considerazione dell'esito complessivo del processo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello proposto da M. A., fissa la decorrenza dell' assegno mensile di € 700,00, posto a carico di L. S., dal mese di maggio 2005;
Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, confermando le modalità di esercizio del diritto di visita da parte padre indicate dal Tribunale;
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio;
Così deciso in Lecce il 2.12.2010
IL PRESIDENTE (dott. R. Casaburi)
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