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Indennità di maternità e disoccupazione agricola - Sussistenza del requisito di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli - Rigetto


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Indennità di maternità e disoccupazione agricola - Sussistenza del requisito di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli - Rigetto

Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - Sentenza n. 0032 del 11 Gennaio 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A  CONTESTUALE

nella causa discussa all'udienza del 11.1.2011, promossa da:

P. C., rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti G. e U.Magaraggia

Ricorrente

CONTRO

-INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura per Notar Franco Lupo da Roma, dagli avv.ti Marcello Raho e Daniele De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Brindisi

Resistente

OGGETTO: indennità di maternità e disoccupazione agricola.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 20.6.2007, la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l'Inps, perché fosse riconosciuto il proprio diritto all'indennità per astensione obbligatoria dal lavoro in seguito alla nascita del proprio figlio B. G., avvenuta il 30.8.2006. Chiedeva, inoltre, la liquidazione dell'indennità di disoccupazione per il 2005 e, in via incidentale, articolava prova sulla sussistenza del rapporto di lavoro quale operaria agricola a tempo indeterminato.

Si costituiva in giudizio l'Inps, contestava in fatto e diritto gli assunti della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.

In via preliminare va rilevato che la ricorrente ha proposto autonomo giudizio, iscritto al n. 1826/07 , finalizzato a ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli da cui era stata cancellata dall'Inps. Il ricorso è stato definito con sentenza di primo grado la quale, in accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata dall'istituto, aveva respinto la domanda.

La sentenza, nella parte motiva, così recitava: "L'eccezione di decadenza sollevata dall' istituto resistente è fondata e va accolta".

L'art. 22 del D.L. n" 7/70, convertito in legge n °83/70, prevede che: "contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza (comma 1)".

Il termine perentorio previsto dalla norma costituisce un termine di decadenza sostanziale per l'esercizio di un diritto, la cui inosservanza comporta l'estinzione del diritto per intervenuta decadenza, la quale può essere impedita solo dall'esercizio dell'azione e non è soggetta a sospensione ed interruzione. E difatti il tenore letterale della norma non lascia dubbi circa la qualificazione del termine, atteso che, secondo i principi generali, laddove un termine è imposto con onere di perentoria osservanza deve essere qualificato di decadenza anche in mancanza di una specifica definizione legislativa in tal senso.

Deve rilevarsi che l'imposizione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in siffatta materia trova la sua giustificazione nella tutela di interessi di ordine pubblico quali la garanzia di una più compiuta difesa dell'Inps nella immediatezza degli accertamenti amministrativi e la necessità che vengano garantite le esigenze di previsione di spesa nei bilanci dell'istituto, cui fanno carico le prestazioni previdenziali conseguenti ali 'accertamento dello status di bracciante agricolo.

Ne consegue la rilevabilità d'ufficio della eccezione di decadenza.

La natura decadenziale del termine poi è stata espressamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione che anche di recente ha stabilito che: "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lg. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza ... " (Cfr. Cass. n.813/07). La Corte in motivazione ha specificato che: "E' noto che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione in esame tuttora vigente ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt.3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi). Tutto ciò precisato in ordine alla natura del termine, resta da stabilire quale sia il momento a partire dal quale tale termine comincia a decorrere, soprattutto nei casi in cui, come nel caso controverso, il lavoratore abbia presentato ricorso amministrativo contro il provvedimento di non inclusione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi.

Deve rilevarsi che la speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti, si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi, il primo collettivo, gli altri individuali, e tutti comunicati agli interessati. Tale comunicazione avviene mediante notifica eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza, ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione.

Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo. Si . apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi.

In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto. Stabilisce, infatti, l'art.11 del d.lgs n.375193 che: "1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto; 2. Contro le decisioni della commissione l'interessato ed il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510/96, la commissione centrale costituita quale organo dell'INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".

Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7/70, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art. 11 del d.lgs n.375/93 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi; senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio.

Nel secondo caso, occorre distinguere l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso, da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dall'art.11 del d.lgs n.375/93. In relazione a tale evenienza la Cassazione nella sentenza sopra citata ha affermato in maniera condivisibile che: "... l'intento del legislatore sia stato quello di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l'inerzia dell'amministrazione come concretante il provvedimento stesso (cd. silenzio significativo, o equiparazione del silenzio all'atto). Inequivoco, in tal senso, è il dato testuale, così come non è senza significato che una disposizione di tale contenuto precettivo coesista con la diversa norma che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni dell'INPS (L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46); norma quest'ultima che, non offrendo alcuna indicazione in ordine al significato da attribuire alla inosservanza, da parte degli organi preposti, del dovere di decidere il ricorso entro i termini assegnati, non può essere altrimenti interpretata che come produttiva del solo effetto di rendere ricorribile in sede giurisdizionale il provvedimento contestato. Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di "provvedimenti" che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22. Invero, mentre la regola della notifica vale, all'evidenza, solo per le decisioni espresse - salva la possibilità per l'Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale - per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola, alternativamente dettata dalla disposizione in esame e che ad essa pienamente si adatta, del momento in cui l'interessato "ne abbia avuto conoscenza"; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato medesimo ... "

E' evidente che la ricorrente, cancellata dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in data 27.6.06 per l'anno 2005 e 20.7.2006 per l'anno 2006, ha sperimentato (cfr. documentazione agli atti) i previsti rimedi amministrativi in data 20.7.2006 (per l'anno 2005) e 4.9.2006 (per l'anno 2006). Su tali ricorsi la Commissione Cisoa non ha deliberato.

Il ricorso giudiziario è stato proposto dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dal momento in cui era divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione, in esito alla conclusione del procedimento contenzioso nel senso del silenzio-rigetto del proposto gravame. E difatti il ricorso risulta proposto il 18.6.2007, oltre il termine di 120 giorni dal formarsi del silenzio rigetto, e, pertanto, deve essere considerato improponibile ... ".

E' evidente che la sentenza in esame ha accertato il venir meno della possibilità di provare la sussistenza del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici per la intervenuta decadenza ex art. 22 L. n. 83/70 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame); la domanda tesa alla liquidazione dell'indennità di maternità e di disoccupazione, pertanto, non può trovare accoglimento per essere venuto meno il presupposto della stessa, vale a dire l'aver svolto lavoro agricolo per almeno 51 giornate.

Ritiene lo scrivente che nel presente giudizio non può trovare ingresso la richiesta di poter provare il presupposto (rapporto di lavoro subordinato in agricoltura) delle provvidenze richieste.

E' evidente che chiedere l'accertamento incidentale del proprio diritto all'iscrizione oltre il termine di decadenza, sebbene finalizzato ad ottenere una prestazione temporanea, equivarrebbe ad eludere il termine di decadenza stesso. E difatti il lavoratore potrebbe proporre l'azione rispettando esclusivamente il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 47 del d.p.r. n.639/70, senza rispettare il termine sancito dall'art. 22 della  L. n. 83/70. E', pertanto, onere del lavoratore interessato agire in giudizio entro i termini di decadenza imposti dal legislatore per vedersi riconosciuto il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e, quindi, ottenere le provvidenze richieste.

Il tenore della decisione e la sussistenza del gravame avverso la sentenza citata, giustificano la totale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 20.6.2007 da P. C., nei confronti dell'Inps, così provvede:

  1. Rigetta il ricorso.

  2. Compensa tra le parti le spese di lite.

Brindisi, 11.01.2011

 

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