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Home Giurisprudenza Responsabilità Civile Lavoro Diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici - Prova della sussistenza del rapporto di lavoro - Indennità di disoccupazione - Sentenza n. 0041 del 11 Gennaio 2011

Diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici - Prova della sussistenza del rapporto di lavoro - Indennità di disoccupazione - Sentenza n. 0041 del 11 Gennaio 2011


 

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Diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici -  Prova della sussistenza del rapporto di lavoro - Indennità di disoccupazione

Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - Sentenza n. 0041 del 11 Gennaio 2011


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE LAVORO


Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A CONTESTUALE

nella causa discussa all'udienza del 11.1.2011, promossa da:

G.V., rappresentata e difesa, con mandato a margine del ncorso, dall'avv.to S.Papadia

Ricorrente

CONTRO

-INPS, in penona del Presidente pro-tempore,

Convenuto contumace

OGGETTO: reiscrizione negli elenchi anagrafici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 5.3.2009 la ricorrente di cui in epigrafe, - premesso di essere operaio agricolo a tempo determinato- conveniva in giudizio l'Inps, perché fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2007, essendone stata illegittimamente cancellata, quale presupposto per poter ottenere l'indennità di disoccupazione per tale anno.

Non si costituiva in giudizio l'Inps, il quale, veniva dichiarato contumace. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ed invero si deve ritenere che dall'istruttoria siano emersi elementi tali da far ritenere ragionevolmente fondato il diritto dell'istante, con riferimento alla domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici di categoria per l'anno 2007.

E' risultato provata la sussistenza del rapporto di lavoro per l'anno in questione alle dipendenze dell' azienda di M.M., sui terreni nella disponibilità dello stesso (in agro di Latiano) e sotto la sua diretta direzione ed è emersa la prova in relazione al numero di giornate svolte dalla ricorrente per conto del M.

In esito alle risultanza dell'istruttoria, deve ritenersi che tra la ricorrente e il M. sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura e anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che è stata acquisita prova dell' esistenza del rapporto di lavoro. E difatti i testi P.G., F.T. e C.E., all'udienza del 11.5.2010, hanno affermato di aver lavorato con la ricorrente per conto del M. e di essere stati impegnati alla raccolta delle fragole e lavori nel vigneto. Hanno riferito anche in merito alla durata giornaliera della prestazione, nonché all' onerosità delle prestazione lavorativa resa dalla ricorrente; hanno poi confermato il numero delle giornate lavorative effettuate dalla G.

Sulla scorta di quanto detto, tenuto conto dell' attendibilità delle testi escusse, va dichiarato il diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici di categoria per 59 giornate per l'anno 2007, con conseguente condanna dell' Inps a provvedere in conformità.

Quanto alla richiesta di indennità di disoccupazione in relazione all'anno 2006 si osserva che, ai sensi dell'art. 32, lett a) della legge n° 264/49, come modificata dal D.P.R. n° 1049170, hanno diritto al trattamento di disoccupazione i lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio. Agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.

Deve, pertanto, riconoscersi il diritto all'indennità di disoccupazione richiesta, atteso che vi è in atti la prova del possesso dei predetti requisiti assicurativi e contributivi. Quanto agli Anf la domanda deve essere rigettata in quanto non vi è alcun elemento che dimostri la sussistenza dei requisiti per poter godere degli stessi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 5.3 .2009 da G.V., nei confronti dell 'Inps, così provvede:

  1. Dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Latiano per 59 giornate per l'anno 2007, per l'effetto, condanna l'Inps a provvedere alla relativa reiscrizione.

  2. condanna l'Inps al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2007

  3. Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in €900,00 di cui €450,00 per onorario, con distrazione

Brindisi, Il.1.20Il


 

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