Lesioni personali – Cliente messo alla porta dal professionista – Scriminante – Sussiste.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi
www.omnibusitalia.com
Lesioni personali – Cliente messo alla porta dal professionista – Scriminante – Sussiste.
Non commette reato il professionista che mette in malomodo alla porta il cliente che, dopo una discussione, si trattiene a studio contro la sua volonta’. Infatti non rileva la circostanza che il luogo tutelato è uno "studio professionale". Questo non perde la qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico, e neppure priva il professionista stesso del diritto di escludere dall'ingresso dei propri locali - o di invitare ad allontanarsene - le persone che egli ritenga di non ammettere, per qualunque motivo non contrario alla legge.
Cassazione Penale - Sezione Sesta - Sentenza n. 3014 del 27 Gennaio 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da:
Adolfo Di Virginio Presidente
Tito Garribba Consigliere
Luigi Lanza Consigliere relatore
Vincenzo Rotundo Consigliere
Lina Matera Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Decidendo sul ricorso proposto da Xx, nato il 7 dicembre 1949, avverso la sentenza 1 luglio 2009 della corte di appello di Torino la quale, in parziale riforma della sentenza 4 ottobre 2007 del Tribunale di Torino, ha ridotto la pena a mesi 2 e giorni 15 di reclusione, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (così modificata l’imputazione di violenza privata) in concorso con il delitto di lesioni personali.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN FATTO
XX ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 1 luglio 2009 della corte di appello di Torino la quale, in parziale riforma della sentenza 4 ottobre 2007 del Tribunale di Torino, ha ridotto la pena a mesi 2 e giorni 15 di reclusione, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (così modificata l’imputazione di violenza privata) in concorso con il delitto di lesioni personali.
-
La decisione della corte di appello impugnata.
La corte distrettuale ha ritenuto che la condotta posta in essere dallo XX (e consistita nel costringere con violenza la cliente WW che rifiutava di uscire dallo studio professionale – di cui era titolare unitamente al socio Venutti – ad allontanarsi dallo stesso, con ciò arrecando alla donna lesioni personali, a seguito di urto con il montante della porta) non possa essere scriminata dalla esimente della legittima difesa, neppure dalla necessità di difendere il proprio diritto all’inviolabilità del proprio domicilio, posto che tale diritto ben poteva essere tutelato richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, né venendo in considerazione la necessità di tutelare l’incolumità del socio XX che non risulta fosse minacciata.
La gravante sentenza ha inoltre escluso pure la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. dell’esercizio di un diritto, in quanto la stessa non sussiste allorché il diritto sia esercitato con la violenza o la minaccia in una situazione in cui il titolare possa ricorrere all’autorità giudiziaria, intendendo con tal dizione anche il ricorso alle forze dell’ordine.
La corte di appello infine, non contestabili le lesioni, ha osservato sul punto: a) che per la sussistenza di tale esimente non è sufficiente che l’ordinamento attribuisca un diritto, ma è necessario, altresì, che consenta di esercitarlo proprio con l’attività che, per altri, che non sia titolare di quel diritto, costituisca reato; b) che nella vicenda, non emergendo una situazione integrante la legittima difesa, l’imputato non poteva allontanare dal proprio ufficio la WW facendo ricorso alla violenza; c) che l’accertata condotta integra la fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) e non il più grave reato di violenza privata, atteso che è diversa non la materialità del fatto, bensì l’elemento intenzionale, nel primo reato infatti l’agente è animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente; d) che il comportamento dell’accusato si è tradotto nell’indebita attribuzione a sé, privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente all’Autorità Giudiziaria; e) che l’espressione “potendo ricorrere al Giudice” indicata nell’art. 393 c.p. va intesa nel senso che la pretesa arbitrariamente esercitata, con modalità violente o minacciose non consentite, debba essere munita di specifica azione giudiziaria.
RITENUTO IN DIRITTO
-
I motivi di impugnazione e la decisone di annullamento con rinvio della corte di cassazione.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all’art. 393 cod. pen..
Rileva il difensore che la corte distrettuale, estendendo la possibilità di ricorso anche alle forze dell’ordine e non già solo al Giudice – come invece testualmente disposto dalla norma- ha violato il dettato normativo, posto che il legislatore ha citato soltanto la possibilità di ricorrere al Giudice.
In proposito si indica a sostegno Cass. pen. Sez. VI, sent. 1932/1984, nella parte in cui precisa che per la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessaria la sussistenza oggettiva della possibilità di agire in giudizio per il riconoscimento della pretesa.
Inoltre si osserva che tutte le volte in cui il legislatore ha voluto estendere alle forze dell’ordine “doveri o forme di tutela” la dizione che si utilizza è quella di pubblico ufficiale o forze dell’ordine. Per il ricorso, nella vicenda in questione, l’agente non avrebbe avuto alcuna forma di efficace tutela avanti al Giudice per ottenere l’immediata cessazione dell’indebito comportamento della persona offesa.
Con un secondo motivo si lamenta erronea e falsa applicazione art. 43 comma 1 cod. pen. Sotto il profilo del mancato riconoscimento della scriminante non codificata del diritto di impedire la prosecuzione di un reato.
Rileva sul punto il ricorrente che, una volta accertato in giudizio, per stessa ammissione della persona offesa, che la stessa stava commettendo il reato di violazione di domicilio di cui all’art. 614 c.p., poiché si stava trattenendo nell’ufficio contro il volere dello XX e del di lui socio, tanto il Giudice di prime cure quanto la corte d’appello (che pure ha riconosciuto la particolare tenuità delle condotte addebitate all’imputato) avrebbe dovuto applicare il principio, formulato in tema di violenza privata (cass. pen. Sez. 5, 5423/1989, r.v. 181031), secondo cui, ai fini della sussistenza o meno del reato di violenza privata, la coazione deve ritenersi giustificata, non solo quando ricorra una delle cause di giustificazione previste dagli artt. 51-54 cod. pen., ma anche quando la violenza o la minaccia siano in concreto adoperate per impedire l’esecuzione o la permanenza di un reato; invece, la violenza o la minaccia sono punibili se con esse si voglia costringere altri ad adempiere ad un dovere giuridico o ad astenersi da una condotta genericamente illecita o immorale.
Inoltre, anche nella prima ipotesi, quando cioè la coazione sia usata per impedire la commissione di un reato, non può prescindersi da un criterio di proporzionalità tra il mezzo adoperato e il reato che s’intendeva impedire”.
I due motivi sono fondati nei limiti di quanti verrà ora argomentato.
Ritiene infatti il Collegio che, nella specie, il reato astrattamente ipotizzabile sia quello originariamente contestato a mente dell’art. 610 cod. pen..
Peraltro, mancando il gravame sul punto della qualificazione del fatto, va precisato che la possibilità del “ricorso al Giudice”, quale prospettato nella dizione degli artt. 392 ampio di quanto la lettera della legge sembra indicare, e cioè come possibilità di fatto di dar corso all’azione giudiziale.
In tale quadro, osserva peraltro questa corte, come il requisito della possibilità di adire l’autorità giudiziaria, non possa essere ritenuto sussistere ogni qualvolta si sia realizzata una situazione di fatto che risulti idonea – per le sue concrete modalità esecutive – ad ostacolare la tempestiva adozione del provvedimento di tutela da parte dell’autorità stessa.
In tale contesto quindi, la condotta di chi, trovandosi nell’altrui abitazione, si rifiuta di ottemperare alla volontà espressa dal titolare dello “jus excludendi”, va apprezzata come comportamento, suscettibile di valutazione a sensi del capoverso dell’art. 614 cod. pen., e la contestuale reazione dell’avente diritto, ricorrendone le condizioni, ben può essere scriminata a sensi dell’art. 51 o 52 cod. pen..
Da ciò il naturale corollario che le lesioni, derivate dall’azione posta in essere dal titolare dello “jus prohibendi”, nella affermazione pragmatica del suo diritto contestato, in danno della persona destinataria dell’esercizio concreto del diritto di esclusione, possono essere del pari scriminate, oppure inquadrabili nella residuale previsione dell’art. 55 cod. pen. Sotto il profilo dell’eccesso colposo.
Né la circostanza che il luogo tutelato è uno “studio professionale” fa ad esso perdere la qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico, e neppure priva il professionista stesso del diritto di escludere dall’ingresso dei propri locali – o di invitare ad allontanarsene – le persone che egli ritenga di non ammettere, per qualunque motivo non contrario alla legge (cass. pen. Sez. 5879/1997 Rv. 206905).
Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Torino, per nuovo giudizio che, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, si attenga ai principi di diritto enunciati, valutando e comparando la condotta di entrambe le parti contrapposte (azione dell’imputato e grado resistenza della vittima), le modalità e le interrelazioni dei reciproci comportamenti e, laddove non escluda la sussistenza dello jus excludendi in capo all’imputato, se l’autotutela, in concreto realizzata, abbia travalicato limiti imposti in quanto accompagnata da manifestazioni sproporzionate di violenza, non funzionali al mero allontanamento della “cliente” dallo studio del professionista.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2010
|
OMNIBUS ITALIA SRL comunica a tutti i propri utenti ed abbonati che, al fine di garantire e migliorare l'attività di informazione, consultazione e pubblicazione delle sentenze, attraverso l'utilizzo ottimizzato di canali con maggiore velocità di esecuzione, ha trasferito la propria attività informatica dal sito www.giurisprudenzasalentina.it al nuovo sito, denominato
Senza interruzione, pertanto, tutti gli abbonati ed utenti potranno accedere al nostro archivio informatico, continuamente aggiornato dai nostri collaboratori. Omnibus Italia srl continua sul nuovo sito
l’attività di pubblicazione delle sentenze locali più significative, in formato editabile, tratte anche dall’archivio informatico delle sentenze 2011, che la nostra società sta creando per conto dei Tribunali di Lecce e Brindisi. La redazione |
|






















